​​​Le nostre risposte alle domande più frequenti
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Domanda Categoria

Qual è la documentazione necessaria per l’utilizzo del VHF nautico?​

L’apparato VHF è obbligatorio a bordo delle unità da diporto che navigano oltre le sei miglia dalla costa. Come previsto dall’art 29 del D.lgs. 18/07/2005 n.171, per utilizzare tale apparecchio (fisso o portatile) occorre la licenza di Esercizio Rtf. ​La domanda di rilascio della licenza di esercizio installato a bordo dei natanti va presentata, corredata della dichiarazione di conformità, all’Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico avente giurisdizione nel luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. L’I​spettorato provvederà a rilasciare un indicativo di chiamata di identificazione che rimane valido indipendentemente dall’unità su cui viene utilizzato il VHF. ​Se si vuole utilizzare l’apparato anche per il traffico pubblico bisogna sottoscrivere un contratto di gestione (con canone) con una delle Compagnie di comunicazione.​

Diporto

​​​Come faccio ad iniziare l’attività di noleggio d’imbarcazioni?

L’utilizzo di unità da diporto per lo svolgimento di attività di locazione e noleggio è disciplinato dall’art. ​2 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171. In particolare, il comma 2 del citato articolo subordina lo svolgimento dell’attività in questione all’annotazione nei relativi registri di iscrizione con l’indicazione del tipo di attività commerciale svolta (nella fattispecie locazione e noleggio), dei proprietari o armatori dell’unità che le esercitano (impresa individuale o società) e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Gli estremi dell’annotazione devono essere riportati sulla licenza di navigazione dell’imbarcazione.

Secondo quanto disposto dalla circolare del 30.05.2012, n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate, le aziende che effettuano l’attività di noleggio e/o locazione non sono tenute al pagamento della tassa annuale, tuttavia rimangono obbligati al pagamento i soggetti noleggiatori o locatari anche per periodi di breve durata.​


Diporto

​​Qual è la documentazione obbligatoria per i natanti che navigano nelle acque territoriali italiane?​

I limiti di navigazione per le unità marcate CE sono stabiliti dall'art. 27, comma 4, del D. Lgs. n. 171 del 18.7.2005, in base alla categoria di progettazione di appartenenza (A,B,C, D). Per tali unità, per determinare i limiti attribuiti alle varie categorie, si tiene conto dei loro criteri costruttivi in funzione delle condizioni meteo-marine e non della distanza dalla costa.

Occorre tuttavia precisare che, in via generale, tutti i natanti da diporto (unità di lunghezza pari o inferiore ai 10 metri di lunghezza) marcati CE o non marcati, non avendo obbligo di iscrizione nei pubblici registri non conseguono il diritto ad inalberare la bandiera italiana.

Di conseguenza non sono giuridicamente legittimati a navigare oltre il limite del mare territoriale (12 miglia dalla costa) pur essendone tecnicamente idonei.

Ciò per gli effetti delle norme di diritto internazionale sul mare che nella convenzione di Montego Bay del 1982, resa esecutiva in Italia con legge 689/94, all'art. 90 sancisce il diritto ad uno Stato di far navigare nell'alto mare solo navi che battono la sua bandiera. Come detto, i natanti non iscritti non possono avvalersi del regime di bandiera, per cui la loro navigazione in acque internazionali costituisce una violazione oltre all'eventuale rischio a cui si espone il conduttore poiché la navigazione senza bandiera in acque internazionali è soggetta alla sovranità delle navi militari di qualsiasi nazionalità.

Si ricorda infine che la navigazione in acque territoriali di altri Stati è regolata dalla sovranità degli stessi ed è quindi sempre consigliabile informarsi presso le autorità locali in merito alla disciplina applicata.​


Diporto

​​​Ci sono adempimenti burocratici in caso voglia vendere il mio natante?​

I natanti da diporto (unità di lunghezza inferiore o pari a 10 mt) rappresentano beni mobili non registrati e quindi, non essendo iscritti nei pubblici Registri, nei casi di compravendita, secondo le disposizioni previste dal codice civile, per loro non è richiesta alcuna registrazione o pubblicità del passaggio di proprietà sempre che lo stesso non sia stato per volontà del proprietario registrato nei R.I.D. (Registro imbarcazioni da diporto).


Diporto

​​Si può imbarcare su una unità da diporto adibita a noleggio con il titolo di capo barca per il traffico locale?​

I requisiti necessari per i natanti adibiti al noleggio sono stabiliti da Ordinanze locali emanate dal capo del Compartimento marittimo mentre per il comando di imbarcazioni e/o navi da diporto adibite al noleggio si deve far riferimento al D.M. 121/05. Allo stato attuale il possesso del titolo di capobarca per il traffico locale non consente il comando di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.​

Diporto

​​​Le zattere sulle unità da diporto devono essere sufficienti per il numero delle persone trasportabili?

In materia di dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio, l’art. 54 del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 sancisce che le unità da diporto in base alla distanza dalla costa devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi (tra cui rientra la zattera) sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo durante la navigazione, indipendentemente, pertanto, dal numero massimo di persone trasportabili dall’unità stessa.​

Diporto

​​Sono in possesso di un natante, quante persone posso trasportare?​

Quelle indicate sul certificato di omologazione, se ne è dotato.

I natanti non marcati CE ai sensi dell’art. 60 del Decreto Ministeriale 146/08  privi di certificato di omologazione possono trasportare:

  • 3 persone fino a 3,50 m di lunghezza 

  • 4 persone da 3,51 a 4,50 m 

  • 5 persone da 4,51 a 6,00 m 

  • 6 persone da 6,01 a 7,50 m 

  • 7 persone da 7,51 a 8,50 m 

  • 9​ persone oltre 8,50 m​​


Diporto

​​L’assicurazione del motore fuoribordo è obbligatoria?

In base dall’art. 41 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 tutti i motori installati su qualsiasi unità da diporto (compresi i tender) devono essere provvisti di assicurazione, compreso l’eventuale motore ausiliario. Il limite dei tre cavalli fiscali è stato soppresso. Il contrassegno del certificato non va più esposto ma tenuto tra i documenti di bordo.​

Diporto

​​È possibile rottamare imbarcazione a motore con licenza di navigazione in corso di validità?

Come stabilito dall’art. 16 del Decreto M​inisteriale 29 luglio 2008, n.146 la procedura di cancellazione dai registri di un’imbarcazione da diporto a seguito di demolizione, prevede la presentazione di apposita domanda presso l’ufficio di iscrizione dell’unità, corredata dal processo verbale compilato dall’autorità competente (Ufficio Marittimo del luogo dove avviene la demolizione) e attestante l’evento.

Per quanto concerne, invece, il procedimen​to, potrà rivolgersi ad uno dei cantieri che presentano tale servizio.



Diporto

​​Che potenza deve avere un motore per essere considerato ausiliario?​

In base dall’art. 58 del Decreto Ministeriale n. 146  del 29 luglio 2008 un motore è considerato ausiliario quando è installato fuori-bordo, abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e sia munito del certificato d'uso. Il motore ausiliario è impiegato in caso di avaria del motore principale e non concorre al calcolo della potenza e della cilindra per stabilire l’obbligo della patente nautica.​

Diporto

​​Posso superare la distanza delle 12 miglia con la mia unità da diporto marcata CE in condizioni meteo favorevoli?​

I limiti di navigazione per le unità marcate CE sono stabiliti dall’art. 27, comma 4, del D. Lgs.​​ n.171 del 18.07.2005, in base alla categoria di progettazione di appartenenza (A,B,C,D). I criteri utilizzati per determinare tale limiti prendono in considerazione non la distanza dalla costa, bensì le condizioni meteo-marine. 

Occorre, però, tener presente che i natanti da diporto, non essendo iscritti nei pubblici registri, non hanno diritto ad inalberare la bandiera italiana.

Secondo la  convenzione Montego Bay del 1982 (resa esecutiva in Italia con legge 689/94) una nave che si trovi a navigare in acque internazionali senza bandiera è sottoposta alla sovranità delle navi da guerra di qualsiasi nazionalità. Poiché, dunque, i natanti non iscritti non possono avvalersi del regime della bandiera a cui appartengono, la loro navigazione nelle acque internazionale costituisce un rischio a cui si espone il conduttore.

Si ricorda infine che la navigazione in acque territoriali di altri Stati è regolata dalla sovranità degli stessi ed è quindi sempre consigliabile informarsi presso le autorità locali in merito alla disciplina applicata.​


Diporto

​​I natanti da diporto devono essere muniti di certificato di sicurezza? 

Il certificato di sicurezza attesta che l'unità risponde alle direttive del regolamento di sicurezza a seconda della categoria di omologazione. È previsto per le imbarcazioni e navi da diporto (unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri) e i natanti che vengono iscritti nei pubblici registri del diporto. ​

Diporto

​Cos’è il manuale del proprietario di imbarcazione con marchio CE?

Il manuale del proprietario è un documento di cui una imbarcazione marcata CE è fornita, come previsto dal punto 2.5 dell’allegato II – del Codice della Nautica da Diporto  (D.leg.vo 171/2005). Non risulta tra i documenti obbligatori per unità non marcate CE.​

Diporto

​​Come faccio ad avere il libretto di Navigazione e cos’è?

Il libretto di navigazione è il documento di lavoro del personale marittimo iscritto alle categorie delle matricole della gente di mare che lo abilita alla navigazione e contiene, oltre ai dati anagrafici ed alla foto dell'intestatario, eventuali titoli di studio, onorificenze, gruppo sanguigno, corsi propedeutici effettuati, navigazione svolta su unità mercantili di ogni tipo battenti bandiera nazionale del marittimo o di un altro Stato, la navigazione di volta in volta effettuata con le date e le località di imbarco e sbarco. Il personale marittimo iscritto alla gente di mare di 1ª e 2ª categoria è munita di un libretto di navigazione, mentre quella di 3ª categoria di foglio di ricognizione. Il libretto di navigazione è l'unico documento che abilita alla professione marittima. Per la gente di mare di terza categoria tale abilitazione è limitata esclusivamente all'esercizio del traffico locale e della pesca costiera. Il libretto di navigazione vale anche, a tutti gli effetti di legge, come libretto di lavoro per il servizio prestato dagli iscritti nelle matricole della gente di mare a bordo delle navi e dei galleggianti ed è considerato documento di identità personale valendo come passaporto per le esigenze connesse con l'esercizio della professione marittima. Tale libretto viene rilasciato dalle Capitanerie di porto (ed eccezionalmente dall’Ufficio Circondariale marittimo di Porto Santo Stefano) di iscrizione ed è da questi consegnato, all'atto del primo imbarco dell'iscritto, al comandante della nave direttamente o a mezzo dell'ufficio marittimo o consolare del luogo in cui si trova la nave stessa​.​

Gente di mare

​​I cittadini comunitari che prendono in locazione unità dotate di apparecchio VHF devono avere il patentino?

Il certificato di radio telefonista per la navigazione è stato introdotto nell’ordinamento italiano in risposta ad un’esigenza di armonizzazione della normativa internazionale. Il rilascio di detta certificazione, infatti, è subordinato al possesso delle conoscenze pratiche e generali e delle attitudini stabilite a livello comunitario dal Regolamento Internazionale delle Radiocomunicazioni.

Pertanto, nella fattispecie proposta, sarà ritenuto idoneo qualunque tipo di certificazione riconosciuto dal Paese comunitario di origine che attesti il possesso dei requisiti richiesti per l’utilizzo di apparato VHF, come stabiliti dalle normative internazionali.



Gente di mare

​​I cittadini stranieri possono comandare unità da diporto in acque territoriali italiane?

Il comando di unità da diporto da parte di cittadini stranieri in acque territoriali italiane è disciplinato dall’art. 34 del decreto m​inisteriale 29 luglio 2008, n. 146. In particolare gli stranieri in possesso di un titolo di abilitazione o documento riconosciuto equipollente al titolo di abilitazione dallo Stato di appartenenza possono comandare, purché a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri italiani e natanti da diporto entro i limiti dell’abilitazione​


​​Per la condotta di unità da diporto a motore per la quale non è richiesta la patente nautica è obbligatorio il documento di riconoscimento per il conducente e i passeggeri?

La normativa vigente della nautica da diporto non prevede l’obbligo nè per il conducente nè per eventuali passeggeri. Tuttavia in caso di controllo  le autorità competenti, come previsto dalle norme sulla pubblica sicurezza, qualora se ne ravveda la necessità, hanno la facoltà di dare seguito a procedure che possono comportare anche il fermo delle persone.

E’, pertanto, buona norma portare con se un documento d’i​dentità valido​



​​Posso condurre un'imbarcazione senza la patente nautica?

È possibile condurre un'imbarcazione senza la patente nautica, ma è richiesta la presenza a bordo di persona in possesso di patente nautica che assume la figura di Comandante dell'unità e che si assume ogni responsabilità inerente la navigazione​

Patenti nautiche

​​Sono autorizzati ad esercitarsi al comando coloro che devono conseguire gli esami per la patente nautica?

L’articolo 31 del  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti​, n. 146  del 29/07/2008  indica che coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica sono autorizzati ad esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unita' da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, purche' a bordo vi sia persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.devono avere al seguito, copia della domanda, completa di visto dell'autorita' marittima o dell'ufficio motorizzazione civile, costituisce, accompagnata da un documento di identita' personale, autorizzazione per esercitarsi a bordo delle unita' da diporto. Detto documento ha validita' di tre mesi prorogabile per ulteriori tre mesi.​


Mi sono scaduti i razzi di segnalazione della mia unità da diporto. Come posso smaltirli?

Gli  articoli pirotecnici per esigenze di soccorso, scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati, devono essere restituiti dall'utilizzatore al distributore autorizzato e depositati in appositi contenitori ubicati presso lo stesso (art. 3 decreto n. 101 del 12.05.2016).


Diporto

L’autorità che coordina un soccorso, può utilizzare altre navi oltre ai propri mezzi specializzati nel soccorso in mare (SAR - Search and rescue)?

Qualora ritenuto opportuno, sulla base del quadro di situazione, l'autorità che coordina un soccorso richiede la cooperazione di qualsiasi altra nave in condizione di prestare utile assistenza nell'area da cui proviene la segnalazione di un'emergenza in atto.

Tra queste, anche le unità militari presenti in area, tramite i competenti comandi operativi militari , le navi mercantili, i pescherecci e  qualsiasi altra unità idonea a prestare soccorso.

 Tutte le unità citate intervengono, in sostanza, sotto il coordinamento dell'Autorità responsabile delle operazioni di  soccorso quando possono utilmente contribuire, dal punto di vista tecnico-operativo, alla risoluzione dell'emergenza in atto.


SAR

Cos'è il "place of safety" ?

L'obbligo di prestare soccorso dettato dalla Convenzione internazionale di Amburgo, non si esaurisce nell'atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta anche l'obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro (c.d. "place of safety").

Nell'ottica della Convenzione SAR, sulla base dei successivi interventi che ne hanno integrato i principi fondamentali, per "luogo sicuro" si intende oggi un "luogo" in cui sia garantita non solo la "sicurezza" – intesa come protezione fisica – delle persone soccorse in mare, ma anche il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, tra i quali, ad esempio, il diritto dei rifugiati di chiedere asilo. Nel caso di operazioni di soccorso a favore di migranti, il POS è determinato secondo le procedure concordate con il Ministero dell'interno (procedure operative standard n.9/2015 del settembre 2015), quale dicastero competente in materia di immigrazione, anche per permettere gli specifici adempimenti di cui all'art.10-ter del T.U. dell'immigrazione (identificazione dei cittadini stranieri soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare).


SAR

Come può essere descritto il fenomeno degli “sbarchi autonomi” (c.d. sbarchi fantasma).

Il fenomeno degli “sbarchi fantasma”, nell’ambito del fenomeno migratorio, presenta dei caratteri identificativi peculiari. Si assiste, talvolta, all’utilizzo di piccole unità in legno, unità da diporto e piccoli pescherecci, a bordo dei quali migranti irregolari sono in grado di giungere autonomamente sulle nostre coste.

Tale fenomeno, che alimenta un flusso migratorio irregolare, è all’attenzione delle Forze di Polizia operanti in mare e a terra. Nel caso in cui le unità in questione, nel tentativo di raggiungere le coste italiane si trovino in situazioni di pericolo per le vite degli occupanti, a seguito della ricezione di un allarme, si concretizza una  fattispecie di soccorso in mare, che, nella nostra area SAR, è di competenza della Guardia Costiera italiana.


SAR

Un’unità che esegue sistematicamente attività di soccorso risponde alle stesse previsioni normative di una nave occasionalmente dirottata dall’autorità marittima in analoga tipologia di intervento?

L’attività di soccorso svolta in modo stabile e continuativo  che attualmente caratterizza le navi ONG, le differenzia sostanzialmente dalle unità navali che, solo occasionalmente, prestano soccorso a terzi. La destinazione di tali unità non può infatti configurarsi come un improvviso e diverso impiego che giustifichi deroghe  alle norme tecniche di sicurezza della navigazione dettate dalla necessità di far fronte ad uno stato di necessità, determinatosi in maniera non prevedibile. Pertanto, tale circostanza, ai sensi della Convenzione SOLAS, impone che le unità ONG debbano essere certificate dal proprio Stato di bandiera per il "servizio" cui sono effettivamente adibite , dovendo così rispondere a requisiti tecnici previsti proprio per chi esegue, in maniera preordinata, attività SAR (Search and rescue, ricerca e soccorso), a tutela dell’equipaggio e delle stesse persone soccorse.



SAR

Quali sono i presupposti per l’individuazione di un’area SAR?

La dichiarazione unilaterale della SAR region è originata dalla competente autorità di uno Stato riconosciuto dalla Comunità internazionale ed ha di per sé efficacia costitutiva. Presupposto è che lo Stato che la dichiara abbia ratificato la Convenzione di Amburgo. In essa, infatti, è contenuta l’assunzione di responsabilità per il coordinamento di operazioni SAR all’interno di un’area fino a quel momento non ricadente sotto la responsabilità di alcuno Stato costiero e tale regola vige anche per il Mediterraneo. L’area di responsabilità SAR di qualunque Paese può essere segnalata nel “Global Integrated Shipping Information System” (GISIS) dell’International Maritime Organization (IMO); l’inserimento in tale sistema assume mera efficacia divulgativa dell’ubicazione e dell’ampiezza dell’area per la Comunità internazionale ed i naviganti, non rilevando, quindi, ai fini dell’efficacia della dichiarazione dell’ area SAR di responsabilità. Benché non tutti i Paesi membri dell’IMO abbiano completato la procedura di pubblicizzazione internazionale dell’area SAR, tale circostanza non pregiudica la piena legittimità della Sar region che ricade nella loro  responsabilità.


SAR

Quali sono le normative internazionali in materia di SAR nel Mediterraneo. In sostanza, come funziona la competenza in mare?

La norma che regola il soccorso in mare è la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo siglata ad Amburgo il 27 aprile 1979.

Lo Stato responsabile di un'area SAR, in caso di emergenza in mare nella propria area di responsabilità, ha l'obbligo di intervenire assumendo, per il tramite del proprio Rescue Coordination Center (RCC), il coordinamento delle operazioni di soccorso con l'impiego di unità SAR, ma anche con unità militari e/o civili, quali ad esempio le unità mercantili presenti in zona, in adempimento agli obblighi giuridici assunti con la ratifica della convenzione internazionale .

Nel caso in cui un'Autorità marittima riceva informazioni di un'emergenza in corso in un'area SAR di competenza di un altro Stato, informa immediatamente il Rescue Coordination Center (RCC) territorialmente competente ed estende la notizia dell'emergenza a tutte le unità in transito in quell'area SAR.

Una volta che lo Stato competente  assume il coordinamento, le altre Autorità Nazionali marittime possono intervenire in supporto all'attività di soccorso, con l'impiego di mezzi o la diffusione o il rilancio di comunicazioni, se espressamente richiesto dall'Autorità coordinatrice.

Tuttavia, qualora lo Stato competente per quella area SAR non assuma il coordinamento delle operazioni di soccorso, tali operazioni vengono coordinate dall'Autorità nazionale SAR che, per prima, ne ha avuto notizia ed è in grado di fornire la migliore assistenza possibile.


SAR

L’emergenza CORONAVIRUS ha introdotto modifiche nelle procedure di soccorso?

In conseguenza dell’emergenza CORONAVIRUS, è stato adottato il Decreto interministerale 7 aprile 2020, n.150 secondo cui, per il periodo di durata dello stato di emergenza sanitaria COVID-19, in atto prorogato al 31 gennaio 2021, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di “luogo sicuro” per i casi di soccorso marittimo effettuati da unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area SAR italiana. Sulla base di tale circostanza , unitamente all’esigenza di prevenzione del contagio e la necessità di compiere screening sanitari accurati anche per le persone soccorse, lo Stato ha organizzato un dispositivo di assistenza e quarantena a bordo di navi traghetto appositamente noleggiate.


SAR

Quando riprenderanno gli esami e i concorsi per i titoli professionali marittimi?

E' in corso di svolgimento la ripresa degli esami per il conseguimento dei Titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche, dei brevetti per assistente bagnanti nonché i concorsi relativi a piloti e ormeggiatori dei porti, nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale, con afflusso regolato dell’utenza negli Uffici e uso di DPI in adesione alle disposizioni governative in materia dell’attuale emergenza COVID-19. Pertanto si invita a monitorare il sito istituzionale del Corpo nell’ area dedicata al calendario esami e a prendere contatti diretti con l’Ufficio Marittimo di interesse accedendo al seguente link:


http://www.guardiacostiera.gov.it/organizzazione/comandi-territoriali


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