​​​​Tracciabilità

La normativa nazionale e comunitaria nell'ambito del regime di controllo, istituito ai sensi dei regolamenti (CE) 1224/2009 e (UE) 404/2011, disciplina la tracciabilità del prodotto ittico, in particolare dal momento della cattura alla prima vendita, attraverso la produzione ed il trasferimento di dati tra i diversi attori della filiera al fine di definire un valido sistema di rintracciabilità che consenta al flusso delle informazioni di seguire il prodotto fino alla vendita al dettaglio.

Ciascun operatore della filiera ittica ha l'obbligo di ottemperare, per la propria parte di competenza, alle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi del Titolo IV del regolamento 1224/2009, i comandati dei pescherecci di l.f.t. pari o superiore  a 10 metri ed inferiore a 12 metri devono compilare il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco e - laddove autorizzata - la dichiarazione di trasbordo in formato cartaceo, utilizzando il modello previsto dall'allegato VI al Reg.(UE) 404/2011 (Circolare prot. n.19490 del 31/07/2012), che deve essere e presentato entro 48 ore dallo sbarco all'autorità marittima competente del luogo di sbarco in doppia copia. L'Autorità marittima provvederà a trattenere una copia di quanto consegnato dal comandante o dal suo delegato per il successivo inserimento dei dati nel portale SIAN e a timbrare e firmare la restante copia quale ricevuta dell'avvenuta consegna.

I comandanti dei pescherecci di l.f.t. pari o superiore a 12 metri devono compilare in formato elettronico il giornale di pesca, la dichiarazione di sbarco e - laddove autorizzata - la dichiarazione di trasbordo, utilizzando i dispositivi elettronici in dotazione ed il software appositamente realizzato.

In particolare, i dati del giornale di pesca in formato elettronico devono essere trasmessi almeno una volta al giorno (entro le ore 24.00), su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di bandiera e in ogni caso dopo la conclusione dell'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto.

Il comandante di un peschereccio deve compilare la dichiarazione di trasbordo - laddove autorizzata  - e trasmetterla entro 24 ore dal completamento delle operazioni di trasbordo.

Il comandante di un peschereccio (o un suo delegato) deve compilare la dichiarazione di sbarco e trasmetterla entro 24 ore dal completamento delle operazioni di sbarco.

Come disposto dal D.M. 1° marzo 2012 e ai sensi degli artt. 15, comma 4, 22, comma 3 e 24, comma 3 sono stati esonerati dagli obblighi di compilazione e trasmissione elettroniche rispettivamente dei dati del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco previsti le imbarcazioni di lft inferiore a 15 metri e pari o superiore a 12 metri, previa presentazione dell'apposita dichiarazione prevista dal predetto decreto ministeriale.

Le imbarcazioni che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dagli obblighi di cui agli art. 15, comma 4, 22, comma 3 e 24, comma 3 hanno l'obbligo di compilare i modelli cartacei del giornale di pesca, della dichiarazione di trasbordo e della dichiarazione di sbarco secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.

Le imbarcazioni che si avvalgono della facoltà di essere esonerati dagli obblighi di cui agli art. 15, comma 4, 22, comma 3 e 24, comma 3, laddove dovessero decidere successivamente di ottemperare agli obblighi di trasmissione dei documenti ​di bordo elettronicamente, potranno ricevere un pc tablet in dotazione, di proprietà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo disponibilità delle scorte (fino ad esaurimento scorte).

Adempimenti a carico degli operatori commerciali. Registrazione degli operatori

Ai sensi dell'art. 59 del Reg. (CE) 1224/2009 gli acquirenti in prima vendita dei prodotti della pesca e i soggetti che prendono in carico il prodotto per la messa in vendita successiva del prodotto stesso devono essere registrati.

Ai sensi dell'art. 114 del Reg.(CE) 1224/2009 è stato istituito il sito controlli www.controllopesca.politicheagricole.it, ove è possibile accedere alla procedura di registrazione utente e successivamente alle procedure di trasmissione dei dati di seguito specificate.

Al fine di agevolare l'accesso alle procedure informatizzate, il sito presenta una sessione FAQ ed i recapiti cui potersi rivolgere per informazioni circa gli adempimenti cui ottemperare.

Inoltre, al fine di facilitare le operazioni di inserimento dati, successive alla registrazione, sono stati pubblicati sul sito del Mipaaf manuali relativi alla gestione dati da parte degli operatori.

Ai fini della prima immissione sul mercato, i prodotti della pesca devono essere ceduti esclusivamente ad operatori registrati.

Sono esonerati dagli obblighi di registrazione gli acquirenti dei prodotti della pesca di peso non superiore a 30kg che non vengono successivamente immessi sul mercato, ma che sono esclusivamente destinati al consumo privato.

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Etichettatura

I prodotti ittici della pesca e dell'acquacoltura freschi, refrigerati e congelati posti in vendita al dettaglio per il consumo finale debbono obbligatoriamente essere etichettati con le seguenti informazioni:

  • Denominazione commerciale della specie
  • Denominazione scientifica della specie (dal primo gennaio 2012 l'indicazione della denominazione scientifica è obbligatoria. Non è obbligatoria l'indicazione della stessa in etichetta o sul cartello di vendita poiché l'art. 68 par. 2 del Reg. 404/2011 consente di indicarla anche attraverso informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster).
  • Metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci o allevato)
  • Zona di cattura/paese di allevamento

Per il prodotto pescato si può anche indicare la Zona Fao, ma deve essere esposta la tabella esplicativa:

        

 

Se il prodotto è surgelato, deve contenere espressa indicazione, con richiamo al divieto di ricongelamento (l​a surgelazione è un procedimento che avviene a livello industriale, perché comporta un raggiungimento di temperature tali per cui sono necessari macchinari appositi; la congelazione invece è un procedimento "casalingo" , che può essere effettuato nel freezer di qualsiasi cucina).

Esempio di corretta etichettatura: Nasello pescato in Mediterraneo – Orata allevata in Grecia.

I ristoranti sono assimilati al consumatore finale (l'acquirente), quindi non devono etichettare l'eventuale prodotto esposto ma conservare i documenti giustificativi d'acquisto, per assicurarne la tracciabilità e la sicurezza di provenienza da fonti che non siano – per esempio - la pesca sportiva.

Un prodotto della pesca preparato già sottoposto a cottura (trasformato) è da considerarsi escluso dal campo di applicazione del Regolamento n. 104/2000: non sono quindi necessarie le informazioni obbligatorie da questo previste e l'etichettatura può riportare come ingrediente la denominazione "pesce", come si è visto prevista dal D Lgs.​ n. 109/1992, seguita dalla percentuale se l'ingrediente "pesce" è un ingrediente caratterizzante evidenziato (es. denominazione "crocchette di pesce", "bastoncini di pesce"). La suddetta esclusione dal campo di applicazione riguarda anche i prodotti della pesca "altrimenti preparati o conservati con procedimenti diversi da quelli previsti nel Capitolo 3 della nomenclatura combinata". Nel caso, invece, di prodotti della pesca preparati, per esempio affettati, sfilettati o tritati, anche se uniti ad altri ingredienti, non sottoposti a un trattamento di trasformazione ma solamente conservati mediante il freddo (refrigerati o congelati), rientrando gli stessi nei codici di Nomenclatura Combinata citati dal Reg. n. 104/2000, si ritiene che trovi piena applicabilità il regolamento stesso, con il conseguente obbligo di riportare in etichettatura come ingrediente, anziché la generica indicazione di categoria "pesce", il nome della specie ittica, il metodo di produzione (pesca o allevamento) e la zona di cattura.