La licenza di pesca è il documento autorizzativo all'esercizio dell'attività di pesca professionale ed è rilasciata all'armatore di una imbarcazione, regolarmente iscritto nei registri delle imprese di pesca (d.lgs n.153/04), dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura - unità dirigenziale PEMAC III - ed autorizza l'esercizio della pesca professionale con gli attrezzi ivi indicati.

Tale documento è valido per un periodo di otto anni dal suo rilascio, ma acquista efficacia solo a seguito del pagamento della tassa di concessione governativa, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato. Nelle more del rinnovo della licenza di pesca da parte dell'Amministrazione centrale è consentito alle Autorità marittime di rilasciare un'attestazione provvisoria sostitutiva della licenza di pesca.

Tutti i dati relativi all'armatore, al proprietario ed alla nave vengono inseriti nell'archivio elettronico delle licenze di pesca (Fleet Register) che consente di avere sotto controllo, in tempo reale, la flotta peschereccia italiana.

Oltre alle licenze di pesca professionali vengono rilasciate specifiche licenze per unità che operano in impianti di acquacoltura o che utilizzano l'imbarcazione come unità appoggio per la pesca subacquea professionale.

Alle unità che, in aggiunta alla pesca professionale, esercitano anche come unità "asservite ad impianto" o come "appoggio pesca subacquea professionale", viene rilasciata anche una specifica autorizzazione da conservare tra i documenti di bordo.

Sono previsti, inoltre, specifici documenti abilitativi per le pesche speciali del novellame.

E' opportuno segnalare a tutti gli interessati del settore che, in caso di nave da costruire ovvero da acquistare, se non munita di licenza, ovvero da importare, ovvero da adeguare nelle caratteristiche tecniche, è necessario chiedere preventivamente al Ministero il prescritto nulla osta.


Rilascio/rinnovo della licenza di pesca

Per nuove licenze

Ai fini del rilascio della licenza di pesca, l'interessato (proprietario o armatore) presenta direttamente ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero istanza, in bollo e con firma autenticata (in alternativa può essere prodotta una fotocopia del documento di identità), redatta in conformità all'allegato B al d.m. 26.01.2012, unitamente ai documenti ivi elencati (che saranno forniti dall'Autorità marittima).

In nessun caso il Ministero provvede al rilascio della licenza ove l'interessato non abbia ottenuto il nulla osta.

Ai fini del rinnovo della licenza di pesca, o della sostituzione o per variazioni da riportare sulla licenza stessa, l'interessato (proprietario o armatore) presenta al Ministero, per il tramite dell'Ufficio marittimo di iscrizione istanza, in bollo e con firma autenticata (in alternativa può essere prodotta una fotocopia del documento di identità), corredata della licenza di pesca scaduta od in corso di scadenza ovvero da rettificare e del formulario "allegato B".

Nelle more del rinnovo della licenza di pesca, ove ricorrano i requisiti, l'Ufficio marittimo di iscrizione rilascia attestazione provvisoria con validità limitata allo scadere della tassa di concessione governativa.


Nulla osta

Come previsto dall'articolo 3 del d.m. 26.07.1995, al fine di esercitare l'attività di pesca l'interessato (proprietario o armatore), per la nave da costruire ovvero da acquistare, se non munita di licenza, ovvero da importare, ovvero da adeguare nelle caratteristiche tecniche, deve richiedere preventivamente al Ministero il nulla osta. L'istanza in bollo e con firma autenticata (in alternativa può essere prodotta una fotocopia del documento di identità), è prodotta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero è presentata direttamente al Ministero. 

Richiesta nulla osta


All'istanza l'i​nteressato deve allegare, dopo aver specificato le caratteristiche tecniche della nave che si intende utilizzare:

- per le unità da adibire all'attività in un impianto di acquacoltura:

• idonea documentazione da cui si desuma la titolarità dell'impianto o l'autorizzazione all'utilizzo del medesimo;

- per le unità da adibire ad appoggio pesca sub professionale:

• copia dell'autorizzazione alla "pesca subacquea professionale" rilasciata dall'Autorità marittima competente ovvero dalla Regione competente che accerta il possesso dei prescritti requisiti: trattasi di autorizzazione che deve essere rinnovata ogni anno e che integra la licenza di pesca rilasciata.

Per approfondire: http://www.politicheagricole.it